Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 30.5.2023 n.15222. Pres. Manna. Est. Scarpa

La sentenza di annullamento di una deliberazione assembleare ha effetto soltanto nei confronti di tutti i condomini, ovvero degli effettivi componenti dell’organizzazione condominiale, in coerenza col disposto del primo comma dell’art. 1137 cod. civ. Pertanto, se il conduttore subisce un pregiudizio dall’approvazione di una determinata deliberazione, “ove la stessa, in particolare, arrechi molestie al diritto personale di godimento dell’utilizzatore, ciò giustifica eventualmente il ricorso alle tutele di cui agli artt. 1585 e 1586 cod. civ., ma non amplia la legittimazione all’impugnazione ex art. 1137 cod. civ..