Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 2023, n. 12836. Pres. Scoditti. Est. Guizzi.

Nei contratti di locazione ad uso non abitativo, il patto con il quale le parti concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato è nullo, anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale del rapporto; tale nullità “vitiatur sed non vitiat“, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, e ciò a prescindere dall’avvenuta registrazione. (massima ufficiale)