Cassazione civile, sez. III, 08 Maggio 2023, n. 12213. Pres. Frasca. Est. Dell’Utri.

Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione, con la conseguenza che – pur quando il rapporto venga risolto, contrattualmente o giudizialmente – l’obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell’art. 1591 c.c. non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene e fino al momento dell’effettiva riconsegna, la quale può avvenire mediante formale restituzione del bene al locatore ovvero con il suo rilascio in condizioni tali da essere per quello disponibile. (massima ufficiale).